La situazione generata dal virus Covid19 è probabilmente una delle più dure che il nostro Paese abbia attraversato.
Abbiamo imparato a convivere con la pandemia nonostante le ovvie problematiche, e adesso, poco alla volta, ci stiamo rialzando. I locali stanno riaprendo seguendo le disposizioni e le attività produttive hanno ricominciato a lavorare garantendo varie misure di sicurezza sanitaria.
Nuove misure ma anche nuove problematiche: lo smaltimento dei dpi (guanti e mascherine) potenzialmente infetti e le nuove disposizioni emergenziali per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Procediamo con ordine.
Nuovi limiti per il deposito temporaneo rifiuti
La legge di conversione del D.Lgs. 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto Cura Italia ha modificato la quantità di rifiuti che è possibile stoccare in azienda. L’articolo 113 bis “proroghe e sospensioni di termini in materia ambientale” ha disposto che:
“1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.
L’articolo 113 bis dunque allarga le maglie al deposito temporaneo dei rifiuti con due concessioni:
- raddoppiare le quantità che si possono non avviare a smaltimento: il quantitativo massimo è salito 60 m3, di cui 20 m3 di rifiuti pericolosi;
- allungare il limite temporale, che ora può essere esteso fino a 18 mesi.
E sui piazzali delle aziende da qualche settimana si può stoccare anche molto altro: qualsiasi tipo di rifiuto anche pericoloso, elettronico o gli scarti di lavorazione. Come recita il Cura Italia, le misure sono concesse a sostegno delle imprese e sono connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19.
Smaltimento dpi potenzialmente infetti
La circolare del Ministero della Salute specifica che nelle aziende e locali in cui hanno soggiornato persone affette da Coronavirus o persone che sono state a contatto con individui contagiati, i dpi (mascherine, guanti, ecc.) devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono utilizzati con finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.
Ad oggi, i provvedimenti emanati e le varie disposizioni normative pubblicate in ambito Covid-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.
Detto ciò, nella recente pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2” del 19 aprile 2020 viene precisato che i droplets – le micro-goccioline di dimensioni uguali o maggiore di 5 μm di diametro generati dalla tosse o starnuti di un soggetto infetto – possono depositarsi su oggetti o superfici. Dunque, citando letteralmente la ricerca:
“Se gli oggetti e le superfici vengono contaminate da droplets o direttamente da secrezioni respiratorie (saliva, secrezioni nasali, espettorato), il virus si può trasmettere indirettamente, attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi”.
Dunque, anche se ancora non è noto per quanti giorni gli oggetti possano rimanere contaminati, è evidente che esista un rischio concreto che i dpi possano essere veicoli di trasmissione del contagio.
Alla luce di quanto sopra, è consigliabile una gestione più cautelativa possibile per ridurre al minimo il rischio di contagio, quindi gestire i dpi usati nei luoghi di lavoro come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” e disciplinati dal D.P.R. 254/2003.
Il decreto citato è quello che regolarizza e indica come smaltire i rifiuti potenzialmente infetti:
- la raccolta e il trasporto devono essere fatti con un apposito imballaggio a perdere;
- per gli eventuali rifiuti taglienti e/o pungenti bisogna utilizzare un contenitore a perdere certificato, rigido e resistente alla puntura;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri;
- le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- i contenitori sopra descritti devono essere obbligatoriamente omologati dal Ministero del Trasporto e conformi alla normativa ADR;
- le operazioni di trasporto e smaltimento devono essere affidate ad una azienda ecologica specializzata ed autorizzata alla gestione di tali rifiuti.
Resta comunque sottointeso che i dpi non possono essere inseriti nei container/ceste in cui vengono raccolti altri rifiuti destinati alla cernita o ad un qualsiasi altro tipo di trattamento.